Lo sviluppo sostenibile nella politica italiana
L'Ufficio di Presidenza della Corte di Cassazione si riunirà domani per valutare se, dopo la parziale abrogazione delle norme per la reintroduzione di centrali nucleari in Italia, il referendum abrogativo mantenga una sua utilità oppure no.
L'Ufficio di Presidenza della Corte di Cassazione si riunirà domani per valutare se, dopo l'abrogazione delle norme per la reintroduzione di centrali nucleari in Italia, il referendum abrogativo mantenga una sua utilità oppure no.
Nell'attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul referendum in materia di costruzione di nuove centrali nucleari, giuristi, analisti, politologi e giornalisti si stanno scatenando nel provare ad ipotizzare quale sarà questa decisione.
In un primo scenario, la Cassazione potrebbe confermare la validità del referendum, poiché nonostante l'emendamento approvato dalla maggioranza di governo abolisca le norme oggetto del quesito, esso non costituisce una rinuncia definitiva alla costruzione di nuove centrali nucleari, ma un semplice rinvio della decisione ad un momento futuro, quando l'opinione pubblica potrebbe essere meno sfavorevole ai propositi nucleari che il Presidente del Consiglio ha ancora recentemente rinnovato.
Anche tra i promotori del referendum, piuttosto pessimisti, questo scenario è considerato poco probabile.
In un secondo scenario, ricercato e caldeggiato dalla maggioranza di centrodestra, la Cassazione dovrebbe ritenere il dato dell'effettiva abolizione della normativa oggetto del referendum, e decretarne la cancellazione. In questo senso, sarebbero irrilevanti le eventuali intenzioni future del governo, cosi' come le dichiarazioni dei suoi esponenti. Questa impostazione esporrebbe qualsiasi referendum a sicura cancellazione tutte le volte che una maggioranza parlamentare decida di apportare modifiche, magari solo di facciata, allo scopo di boicottare una consultazione ed è stata smentita già trent'anni fa dalla Corte Costituzionale.
In un terzo scenario, la Cassazione potrebbe ritenere il referendum ancora rilevante, ma pretendere una modificazione del quesito referendario in modo da adattarlo al recente intervento del Parlamento.
Questa opzione è piuttosto contraddittoria: se si parte dalla prevalenza di un criterio formalistico, non si puo' sfuggire alla conseguenza della cancellazione del referendum. Infatti, ogni referendum, prima di passare al vaglio del voto popolare, deve superare tutta una serie di passaggi procedurali nei quali una modificazione in corsa del testo non è possibile. Tuttavia, è un'opzione di compromesso che potrebbe anche ottenere i favori della Corte di Cassazione ed implicherebbe un probabile rinvio del referendum.
Il quarto scenario è stato sollecitato dagli iniziativisti, attraverso la sollevazione di un conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale per chiedere la cancellazione dell'emendamento del governo. Infatti, ammesso un quesito referendario, il Comitato referendario puo' essere equiparato ad un organo statale, sicché si potrebbe sostenere che l'intervento delle Camere, effettuato allo scopo di impedire un referendum, costituisce un' "invasione di campo" su una materia che, ormai rimessa alla sovranità popolare, non potrebbe piu' essere oggetto di interventi legislativi. Una simile impostazione, per quanto logica, lineare e risolutiva possa apparire, è semplicemente incostituzionale, poiché la Costituzione ha attribuito al Parlamento la potestà legislativa senza limitazioni di continuità. Del resto, sarebbe assurdo che, in connessione con l'insorgenza di nuove esigenze, il Parlamento si trovasse impossibilitato ad agire a causa di un forzato blocco dell'attività legislativa su una certa materia.
Contrariamente alle opinioni piu' diffuse, qui si ritiene che il primo scenario sia complessivamente il meno compromettente ed il piu' probabile, perché al prezzo di qualche forzatura, si riesce a garantire al cittadino il diritto di esprimersi senza mettere in dubbio i poteri legislativi delle Camere.
Esso sembra anche quello suggerito da due precedenti sentenze della Corte Costituzionale.
Leggiamo nella sentenza N. 16 del 1978: "Il tema del quesito sottoposto agli elettori non é tanto formato dalla serie delle singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che se ne ricava".
Sempre nel 1978, con la Sentenza n. 68 del 1978, la Corte dichiaro' l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, in materia di norme referendarie "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative".
Leggiamo anche un altro passaggio fondamentale della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 1978: "La sostanza del quesito che i promotori ed i sottoscrittori di tali richieste propongono al corpo elettorale non é infatti costituita da un atto legislativo oppure da certi suoi singoli disposti; e l'abrogazione di essi non impone di concludere che le rispettive operazioni debbano essere comunque bloccate. É vero che alle leggi, agli atti aventi forza di legge od alle loro singole disposizioni si riferiscono - per identificare i temi del referendum abrogativo - tanto l'art. 75 primo comma Cost. quanto l'art. 27 della legge n. 352 del 1970. Ma é manifesto, perché in ciò consiste il valore politico delle decisioni demandate al popolo, che gli atti o i disposti legislativi indicati in ciascuna richiesta non sono altro che il mezzo per individuare una data normativa, sulle sorti della quale gli elettori vengono in effetti chiamati a pronunciarsi. Se così non fosse, la stessa riproduzione integrale dei contenuti di una legge preesistente, operata da una legge nuova, basterebbe a precludere l'effettuazione del referendum già promosso per l'abrogazione della prima di queste due fonti. Ma una conseguenza così paradossale concorre a far capire quanto poco sia fondata la premessa."
E ancora: "Se invece l'"intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza."
Con la conseguenza che "l'unica soluzione possibile consiste nel riconoscere che il referendum si trasferisce dalla legislazione precedente alla legislazione così sopravvenuta (oppure che la richiesta referendaria si estende alle successive modificazioni di legge, qualora si riscontri che esse s'inseriscono nella previa regolamentazione, senza sostituirla integralmente)".
"In questi termini, l'Ufficio centrale per il referendum é dunque chiamato a valutare - sentiti i promotori della corrispondente richiesta - se la nuova disciplina legislativa, sopraggiunta nel corso del procedimento, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare, già promossa sulla disciplina preesistente: trasferendo od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, alla legislazione successiva."
Proprio le parole pronunciate da Berlusconi un mesetto fa, sul futuro energetico dell'Italia ed il nucleare, unitamente ad alcune delle norme incluse nell'emendamento del governo, rendono del tutto palese la necessità che si voti per il referendum, "perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta ad una mera apparenza".
Se questo sarà il giudizio della Cassazione, il referendum sul nucleare potrà tenersi regolarmente. Resterà da capire se occorrerà ristampare le schede, ma stando al tenore delle precedenti sentenze costituzionali, sembra fondato ipotizzare che il referendum si potrà svolgere utilizzando le schede già stampate perché quel che conta non è il tenore letterale delle norme, ma il "comune principio" che le accomuna.