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Il governo Monti sembra orientato all'introduzione del reato di omicidio stradale: pene gravissime, fino a diciotto anni di reclusione per il conducente che cagiona un incidente mortale sotto l'effetto di alcol o droghe

Il Ministro dei Trasporti Corrado Passera ha annunciato alla Commissione Trasporti della Camera che il governo intende valutare l'introduzione del reato di omicidio stradale.
L'omicidio stradale si configurerebbe quando il conducente cagiona la morte della vittima dopo essersi messo alla guida con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 oppure dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Per il nuovo reato, il governo pensa ad una pena da 8 a 18 anni.
Attualmente, la normativa applicabile è di regola quella prevista dall'articolo 589 del Codice Penale (omicidio colposo) che prevede, nel caso di incidenti stradali mortali cagionati da una persona con un tasso alcolemico superiore ad 1.5 o sotto l'effetto di droghe, un'aggravante specifica ed una pena edittale da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni.
L'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato per l'omicidio stradale col contestuale aggravamento delle pene previste, renderebbe praticamente certa, in caso di condanna, l'effettiva espiazione di un periodo di pena in carcere.
Ad oggi, in effetti, molti di coloro che sono condannati per aver provocato incidenti stradali mortali, evitano la prigione in ragione delle riduzioni di pena ottenute grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, al patteggiamento o al rito abbreviato. Le pene comminate dal giudice, divenute di "breve durata", sono sospese condizionalmente o sostituite con misure alternative al carcere, scatenando nei parenti delle vittime un senso di comprensibile frustrazione.
Il nuovo reato, con pena minima edittale fissata in otto anni di reclusione, sembra disegnato proprio per evitare il rischio che in futuro i colpevoli di omicidi colposi stradali riescano ad evitare la prigione, e corrisponde a grandi linee alla proposta portata avanti da tempo da una coalizione di associazioni.
La nuova fattispecie di reato dovrebbe essere accompagnata anche dalla previsione dell'arresto in flagranza e dalla pena accessoria della revoca permanente della patente.
Se dunque non mancano valide ragioni per una simile novità legislativa, non si devono tuttavia sottovalutare alcune importanti obiezioni, ed in particolare la questione se una pena edittale massima di 18 anni, elevatissima per un reato comunque colposo, non rischi di essere irragionevole e spropositata.
Si pensi, ad esempio, che le lesioni personali dolose gravissime, quelle che provocano una malattia insanabile nella vittima, sono punite con la reclusione da sei a dodici anni; l'omicidio preterintenzionale, cioè la violenza commessa con lo scopo di far male senza uccidere, ma che provoca comunque la morte della vittima, ha la stessa pena massima dell'omicidio stradale; delitti dolosi e gravissimi come lo stupro, gli abusi sessuali sui fanciulli, il sequestro di persona sono sanzionati con pene inferiori.
C'è insomma una questione di proporzionalità della pena rispetto al disvalore dell'atteggiamento soggettivo su cui forse sarebbe bene riflettere per evitare di rendere ancora più contraddittorio il nostro sistema penale.