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Parziale marcia indietro del governo monti sulla riforma del lavoro. Torna il reintegro anche per i licenziamenti economici. Plaude la CGIL, delusione per Confindustria
Le pressioni del PD e le proteste della CGIL hanno spinto il governo Monti ad una parziale marcia indietro sulla riforma del lavoro, in particolare, sull'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Per i licenziamenti economici, il giudice potrà ordinare il reintegro del lavoratore, ma solo nel caso in cui il motivo addotto risulti manifestamente insussistente.
Ricordiamo che tra i licenziamenti individuali, sono considerati economici quelli effettuati per ragioni correlate alla situazione dell'azienda (crisi, ristrutturazione, riconversione della produzione).
Attualmente, l'articolo 18 prevede che se il licenziamento è ingiustificato, nelle aziende con oltre 15 dipendenti il giudice ordina il reintegro del lavoratore.
Inizialmente, la riforma del lavoro prevedeva che nei casi di licenziamento economico, il lavoratore potesse aspirare al reintegro solo provando che si trattava in realtà di un licenziamento discriminatorio oppure di una tipologia di licenziamento disciplinare ingiustificato per la quale il reintegro è ancora possibile.
La modifica decisa dal governo consentirà al lavoratore ingiustificatamente licenziato per motivi economici di ottenere il reintegro se riuscirà a dimostrare la manifesta insussistenza del motivo indicato nella lettera di licenziamento.
L'intervento pone rimedio ad una delle maggiori lacune del testo originario, che avrebbe di fatto consentito all'imprenditore di licenziare per motivi non discriminatori e non disciplinari senza mai incorrere nel rischio di un ordine di reintegro.
Il governo, nel dettare la nuova disciplina del licenziamento economico ingiustificato, ha optato per una formulazione decisamente restrittiva. L'espressione "manifestamente insussistente" dovrebbe togliere al giudice qualsiasi possibilità di entrare nel merito di licenziamenti che non appaiano immediatamente e chiaramente fondati su motivi economici inesistenti. Ovviamente, la manifesta insussistenza non potrà risultare praticamente mai dal motivo di licenziamento addotto dal datore di lavoro: spetterà al lavoratore ed al giudice dimostrare, rispettivamente accertare, che la motivazione ufficiale è sostanzialmente un castello di parole prive di un substrato di realtà.
Quanto questa modifica possa essere realmente rilevante nella prassi di domani, dipenderà in larga misura sempre dalle interpretazioni dei giudici. La cosiddetta "manifesta insussistenza", in apparenza non assoggettabile a particolari interpretazioni, è in realtà un concetto molto meno chiaro di quanto si possa pensare. Il confine tra insussistenza e manifesta insussistenza dovrà essere delineato dai giudici che avranno anche l'arduo compito di trovare un'adeguata linea di demarcazione tra le valutazioni necessarie a determinare se il motivo economico addotto è manifestamente insussistente e quelle ulteriori, escluse dal nuovo testo di legge.